Spostamento e Trasferimento di Archivi
Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, deve essere preventivamente denunciato al Soprintendente. Quest’ulimo, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
Alla Soprintendenza Archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo compete anche l’autorizzazione allo spostamento degli archivi in depositi esterni gestiti da terzi, dietro presentazione di un progetto e di verifica, anche previo sopralluogo, degli adeguati requisiti della ditta prescelta. Per guidare alla scelta della ditta si rimanda al documento L’outsourcing nei servizi archivistici: linee guida per operare una scelta elaborato dalla Direzione Generale Archivi e dall’AIDOC.
La Soprintendenza concede infine, previa verifica, l’autorizzazione allo spostamento anche temporaneo della sede dell’archivio (art. 21).
Documentazione utile:
Ultima modifica: 12 Ottobre 2023