Trasferimento di Proprietà

La vendita o il commercio di documenti privati dichiarati di interesse culturale, oppure per i quali sia già stato avviato il procedimento di dichiarazione, è consentita a determinate condizioni:

  • obbligo di presentare denuncia alla Soprintendenza entro 30 giorni dall’atto di passaggio di proprietà;
  • dichiarazione dei dati identificativi del venditore e del compratore e del loro domicilio;
  • dichiarazione dei dai identificativi del bene/i;
  • indicazione del luogo di conservazione e della natura dell’atto di trasferimento.

Il trasferimento di proprietà è dunque sospeso fino al termine della procedura prevista dal Codice dei Beni Culturali (artt. 59-62). E’ considerata nulla la denuncia priva anche di una sola delle condizioni sopra elencate.

Entro 60 giorni dalla denuncia di vendita, lo Stato può esercitare la prelazione sui beni venduti al medesimo prezzo stabilito nell’atto di vendita. In pendenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione, l’atto di alienazione rimane sospeso e al venditore è vietato consegnare i beni all’acquirente.

In caso di denuncia omessa, tardiva o incompleta, il termine per la prelazione diventa di 180 giorni, a partire dal momento in cui la denuncia viene regolarizzata. Nel caso in cui lo Stato rinunci all’esercizio del diritto di prelazione, il venditore ha comunque l’obbligo di attendere la comunicazione della Soprintendenza prima di procedere alla consegna dei beni.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. 42/2004, le alienazioni, convenzioni e gli atti compiuti in violazione delle norme di tutela sopra citate sono giuridicamente nulli.

Ultima modifica: 12 Ottobre 2023