Prestito per Mostre
L’autorizzazione per il prestito di beni archivistici per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all’estero rientra nelle competenze di tutela attribuite in via esclusiva al Ministero della Cultura (art. 48 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
Pertanto, i proprietari o detentori di archivi o singoli documenti (Stato, enti pubblici, privati il cui archivio è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante) che intendono esporre in mostra beni archivistici, si devono rivolgere alla Soprintendenza archivistica e bibliografica per ottenere la relativa autorizzazione. Occorre inviare la richiesta almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione (art. 48, comma 2).
Il richiedente dovrà illustrare il progetto scientifico della mostra e indicare il titolo, la durata e il luogo in cui si realizzerà l’esposizione. Occorre inoltre esibire il certificato di assicurazione “da chiodo a chiodo” dei documenti per i quali si chiede l’autorizzazione e il facility report della mostra.
La domanda dovrà riportare:
- l’elenco dei documenti che si intendono esporre con la loro descrizione dettagliata;
- il responsabile della custodia dei beni che si richiedono in prestito;
- il valore assicurativo di ciascun documento;
- la riproduzione fotografica dei documenti destinati all’esposizione.
Al termine della manifestazione il proprietario o detentore dei documenti esposti dovrà comunicare l’avvenuto rientro dei medesimi nella loro sede di conservazione.
Mostre o manifestazioni in Italia
L’autorizzazione è concessa dalla Soprintendenza archivistica, ai sensi del Decreto Dirigenziale del 6 luglio 2010, n. 250 (art. 1 b) della Direzione Generale Archivi.
Occorre indirizzare la richiesta di autorizzazione al prestito, almeno 4 mesi prima dell’inizio della manifestazione, a:
Soprintendenza Archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo
saas-sipa@cultura.gov.it
Via Vittorio Emanuele, 31
90133 Palermo
Mostre o manifestazioni all’estero
I proprietari di beni archivistici che intendono richiedere l’uscita temporanea di documenti per mostre o manifestazioni fuori del territorio italiano dovranno rivolgersi alla Soprintendenza archivistica competente per territorio, che provvederà a trasmettere alla Direzione Generale Archivi la richiesta in questione unitamente al proprio parere. Questa dovrà decidere se autorizzare il prestito valutando l’importanza scientifica della mostra, gli eventuali rischi per la conservazione del bene e, per quel che riguarda i beni statali, anche le esigenze di fruizione pubblica.
Una cauzione (polizza fideiussoria emessa da una banca o da una società di assicurazione), per un importo superiore al dieci per cento del valore di ciascun documento, garantisce l’uscita temporanea dei beni non appartenenti allo Stato o alle amministrazioni pubbliche.
Per l’autorizzazione all’uscita temporanea (art. 66) di documenti per manifestazioni, mostre ed esposizioni all’estero è imprescindibile il riconoscimento, da parte del Ministero, dell’alto interesse culturale dell’evento e la garanzia dell’integrità e sicurezza del bene.
Per mostre, esposizioni ed altre manifestazioni che si tengano al di fuori dal territorio dell’Unione europea, è necessaria, in applicazione della normativa comunitaria (regolamento CEE n 3911/92, art. 2), oltre all’attestato di circolazione temporanea, una licenza di esportazione temporanea dei documenti, rilasciata dall’Ufficio esportazione, valida sei mesi.
Ultima modifica: 27 Febbraio 2024