Copie autentiche a fini amministrativi
La richiesta di copia autentica di documenti a fini amministrativi deve essere redatta in carta bollata e corredata dalle necessarie marche da bollo, ferme restando le esenzioni previste dalla legge (*).
Alle richieste si applica il seguente regime fiscale:
- la richiesta di copie ad uso amministrativo deve essere redatta in carta bollata (Euro 16,00) per ogni singolo documento, di cui deve essere indicata la esatta collocazione archivistica;
- sulla copia del documento devono essere applicate marche da bollo (Euro 16,00 cadauna) nella misura di n. 1 marca da bollo ogni 4 facciate normali (formato protocollo);
- il richiedente è inoltre tenuto al rimborso delle spese sostenute dall’Archivio di Stato per il rilascio delle copie ottenute (v. tariffario).
La richiesta va presentata utilizzando il modulo “Rilascio copie conformi”, v. pagina MODULISTICA, sezione Archivio di Stato.
Si rilasciano copie in carta semplice:
- nell’interesse dello Stato;
- nell’interesse delle Giustizia civile;
- richieste dalle Pubbliche Amministrazioni;
- richieste dall’Autorità giudiziaria;
- richieste da persone ammesse al gratuito patrocinio;
- richieste a fini pensionistici.
Gli Archivi di Stato non svolgono funzioni di Stato civile italiano, non rilasciano certificati né estratti di nascita, matrimonio, morte per la richiesta della cittadinanza italiana. L’ufficio competente al rilascio di certificati e di estratti ai fini della richiesta della cittadinanza italiana è l’Ufficio di Stato civile del Comune di nascita.
L’Archivio di Stato rilascia semplici copie, tratte da detti registri, solo in caso di smarrimento o distruzione dei corrispondenti documenti conservati presso il Comune, attestato da Comune stesso.
(*) Normativa di riferimento
Copie autentiche: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000, art. 18)
v. anche Copie informatiche di documenti analogici: Codice dell’amministrazione digitale – CAD (D.lgs. 82/2005, art. 22); Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (par. 2.2 Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici)
Regime fiscale: DPR 26 ottobre 1972, n. 642; D.M. 20 agosto 1992, art . 3 – Approvazione della tariffa dell’imposta di bollo).
Esenzioni: DPR 26 ottobre 1972, n. 642; circolare DGA n. 12/2007.
Ultima modifica: 26 Febbraio 2024